Regulatory

REACH

REACH è il Regolamento della Comunità Europea sulla tracciabilità delle sostanze chimiche e sulla notifica alle parti interessate per garantirne l'utilizzo corretto (CE 1907/2006). Si occupa della registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. La legge è entrata in vigore il 1° giugno del 2007.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla Commissione Europea e all' Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche.

La lista delle sostanze candidate particolarmente preoccupanti (SVHC), che devono essere tracciate, è stata pubblicata per la prima volta il 28 ottobre del 2008 e viene aggiornata regolarmente. La lista più recente si può visionare sul sito web dell' Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche.

REACH richiede che Sharp NEC Display Solutions fornisca ai clienti informazioni sufficienti sulle sostanze particolarmente preoccupanti (SVHC) quando sono contenute nei prodotti in concentrazioni superiori allo 0,1% del peso (w/w) in modo da consentire di utilizzare il prodotto in tutta sicurezza.

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REACH

Direttiva RoHS 2002/95/CE

Questa direttiva limita l'uso di sostanze pericolose in elettrodomestici e dispositivi elettronici (RoHS). Essenzialmente, riguarda sei sostanze quali piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati ed eteri di difenile polibromurato. Tutti i prodotti lanciati sul mercato da gennaio del 2006 soddisfano la direttiva RoHS.

RoHS

Direttiva RoHS 2 2011/65/UE

La direttiva RoHS 2 è un'evoluzione della direttiva originaria, divenuta legge il 21 luglio del 2011 ed entrata in vigore il 2 gennaio del 2013. Essa riguarda le stesse sostanze della direttiva originaria migliorandone le condizioni regolamentari e la chiarezza giuridica. Richiede rivalutazioni periodiche che facilitano l'ampliamento graduale dei relativi requisiti che riguardano le apparecchiature elettroniche ed elettroniche aggiuntive, i cavi e le parti di ricambio.

Il logo CE attualmente indica la conformità e la dichiarazione di conformità RoHS 2 è quindi più dettagliata: oggi, un prodotto venduto con un contrassegno CE valido deve soddisfare la direttiva RoHS 2 (e altri requisiti CE). Ciò comprende il documento richiesto per la Dichiarazione di Conformità CE (DoC) e la documentazione tecnica creata dal produttore. Il DoC espone dettagliatamente le direttive pertinenti e comprende la firma di un portavoce aziendale. Tuttavia, il marchio CE non indica necessariamente che un dato prodotto abbia sostanze pericolose minime, anche se i prodotti esenti nella direttiva RoHS 2 possono riportarle.

RoHS+2

Direttiva WEEE

Gli utenti finali e i consumatori devono essere informati sugli scarti di attrezzature elettriche ed elettroniche che non si possono smaltire attraverso la raccolta di rifiuti domestici. Ciò si raggiunge tramite l'applicazione di un logo con un cassonetto sbarrato in un'area appropriata e visible sul prodotto.

Attuazione della direttiva WEEE

Oltre a rispettare tutte le normative regionali, nazionali e della UE, Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH mantiene il suo impegno per le soluzioni con display sostenibili attraverso il suo programma Green Vision. Per esempio, la maggior parte dei display da scrivania è conforme agli standard di visualizzazione TCO, che hanno requisiti importanti per quanto riguarda la facilità di smantellamento, la codifica dei materiali sintetici, la varietà limitata dei materiali sintetici. Il passaggio ai display retroilluminati a LED senza mercurio garantisce inoltre che non sono più necessarie le speciali precauzioni per la manipolazione del mercurio. Infine, abbiamo un programma di ricerca in corso per ridurre la quantità di materiali di imballaggio e collaterali di cartone, mantenendo una sicurezza efficace dei trasporti e un'eccellente assistenza clienti.

WEEE


Direttiva sui prodotti che utilizzano energia (ErP) 2009/125/CE

Questa direttiva (ex EuP) mira a migliorare l'impatto ambientale dei prodotti che funzionano mediante energia specificando molti più provvedimenti efficienti a livello energetico e molti più requisiti specifici per il design ecologico. Oltre a ridurre il consumo energetico, la direttiva è orientata anche verso la durata utile del prodotto, dallo sviluppo fino alla fase di smaltimento. Quindi quando si tratta di prodotti di visualizzazione, si considera il consumo dei materiali, la radiazione e la tossicità dei materiali usati e, a seconda del caso, NEC Display Solutions implementa questi aspetti nelle fasi di sviluppo e produzione del prodotto.

La prima disposizione ErP entrata in vigore è la disposizione per le modalità standby e off, in vigore da gennaio del 2010. Modalità standby e off più severe sono state definite per gennaio del 2013. L'obiettivo di questo regolamento è di ridurre il consumo energetico di tutti i prodotti casalinghi e per l'ufficio. Di norma, i prodotti devono avere una modalità off (0W) e/o una modalità standby (<0,5W).

ERP

Efficienza energetica: Etichettatura energetica dei prodotti

Dal 1° marzo 2021, il Regolamento sull'etichettatura energetica degli schermi elettronici (UE) 2019/2013 abroga l'attuale Regolamento (UE) 1062/2010. Le televisioni e gli altri schemi elettronici, come i monitor dei computer e gli schermi per la segnaletica digitale saranno etichettati in base ad una scala di efficienza energetica che va da A (dispositivi più efficienti) a G (dispositivi meno efficienti). Le classi nuove non sono confrontabili con le vecchie, poiché il nuovo sistema di misurazione è stato migliorato e tiene maggiormente in considerazione l'area dello schermo. Le nuove etichette mostreranno anche l'efficienza di un prodotto quando riproduce un contenuto in HDR (High Dynamic Range), poiché in tal caso può consumare il doppio di energia di altre impostazioni. Oltre a questo, l'etichetta mostrerà anche informazioni relative alla dimensione diagonale dello schermo e al livello di risoluzione, in modo tale che i consumatori possano confrontare meglio degli schermi simili./p>

Energy

IndicationOfPacking

Indicazioni per il riciclaggio del packaging

L’11 settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che recepisce la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti, e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio.

Il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 dispone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”

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